La modifica normativa apportata dall’art. 8, c. 4 D.L. 16/2012, applicabile ai nuovi accertamenti notificati dal 2.02.2012, introduce nella lettera d-ter) dell’art. 39, c. 2 Dpr 600/1973, nel caso specifico di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore, un’ulteriore condizione normativa per l’applicazione del metodo induttivo puro, ossia la necessità che la rielaborazione con dati veritieri dello studio di settore conduca ad un ammontare di ricavi/compensi che superi di più del 15% o di più di 50.000 euro i ricavi/compensi risultanti da Gerico allegato alla dichiarazione.
STUDI DI SETTORE
23 MAR 2012