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LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE

25 MAR 2012

Per adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario, circa la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il decreto legge n. 201/2011 ha abbassato la soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, riducendola da 2.500 a 999,99 euro.

Con il Dl. 16/2012 è stato stabilito che, in deroga alle norme sulla limitazione all’uso del contante, è possibile per gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, a condizione che inviino apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, (c.2, art. 3 del D.L. 16/2012) secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23/3/2012.

E’ necessario quindi, che l’acquirente sia una persona fisica, che non abbia cittadinanza italiana né quella di uno dei paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia) e risieda al di fuori del territorio dello Stato.

Per usufruire di questa deroga l’operatore, all’atto dell’acquisto, deve:

  • acquisire fotocopia del passaporto del cliente
  • ottenere una “autocertificazione” dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia.

In seguito, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, versa il denaro contante incassato sul proprio conto corrente e consegna all’operatore finanziario fotocopia del documento di riconoscimento del cliente e copia della fattura (o della ricevuta o dello scontrino fiscale) emessa.



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