· La Corte di Cassazione, con la sentenza 9.03.2012, n. 3705, ha affermato che sono sanzionabili con un mese di sospensione dall’esercizio della professione i medici di famiglia che giustifichino la mancata presenza in servizio del paziente senza neppure visitarlo.
· Non sono ammessi, in altri termini, l’esistenza di certificati di tipo “anamnestico”, con i quali ci si limiti ad attestare quanto sostenuto dal paziente, rispetto al proprio stato, di salute nei giorni precedenti la redazione del documento.
