La Corte di Cassazione, con la sentenza 9.03.2012, n. 3756, ha stabilito che la tariffa Ronchi è un tributo e non ha caratteri sostanziali di diversità rispetto alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Pertanto la Tia non è soggetta ad Iva.
NIENTE IVA PER LA TIA
13 MAR 2012
